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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 25 Modificazione della prestazione complementare annua 110111

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve es­sere aumentata, ridotta o sop­pressa:112

a.113
ad ogni cam­bia­mento nella comu­nione di per­sone che è alla base del cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua;
b.
ad ogni modi­ficazione della rendita dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e per i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità;
c.114
ad ogni di­minuzione o aumento delle spese ricon­os­ciute dalla LPC, dei red­diti de­term­in­anti e della sostanza, se durerà pre­ved­ib­il­mente per un peri­odo di tempo ab­bastanza lungo; de­term­in­anti sono i nuovi red­diti e spese durat­uri, cal­col­ati su un an­no, e la sostanza presente alla sopravveni­enza del cam­bia­mento; se il cam­bia­mento è in­feri­ore a 120 fran­chi l’an­no, si può ri­nun­ciare all’ad­at­tamento;
d.115
quando, dur­ante un con­trollo peri­od­ico, viene con­stata­to un cam­bia­mento delle spese ricon­os­ciute dalla LPC, dei red­diti de­term­in­anti e della sostanza; se il cam­bia­mento è in­feri­ore a 120 fran­chi l’an­no, si può ri­nun­ciare all’ad­at­tamento.

2 La prestazione com­ple­ment­are an­nua de­ve es­sere og­getto di una nuova de­cisione dal mo­mento seguente:116

a.
nei casi prev­isti dal ca­pover­so 1 lettere a e b; in caso di cam­bia­mento nella comu­nione di per­sone senza in­flu­enza sulla rendita, dall’iniz­io del mese che segue quello in cui è avven­uto il cam­bia­mento; in caso di una modi­ficazione della rendita, dall’iniz­io del mese in cui la nuova rendita è nata o nel corso del quale il di­ritto alla rendita si es­tingue;
b.117
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera c, con l’aumento dell’ec­cedenza delle spese, dall’iniz­io del mese in cui è stato an­nun­ci­ato il cam­bia­mento, ma al più presto dal mese in cui questo è avven­uto;
c.118
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera c, con la di­minuzione dell’ec­cedenza delle spese, al più tardi dall’iniz­io del mese seguente quello in cui è stata em­an­ata la nuova de­cisione; è fatta salva la richi­esta di restituzione ove sia stato vi­ol­ato l’ob­bligo di in­form­are;
d.119
nel caso prev­isto dal ca­pover­so 1 let­tera d, dall’iniz­io del mese in cui fu an­nun­ci­ato il cam­bia­mento, ma il più presto dall’iniz­io del mese in cui tale cam­bia­mento è in­terven­uto e il più tardi dall’iniz­io del mese seguente a quello in cui è stata em­an­ata la nuova de­cisione. È fatta salva la richi­esta di restituzione ove sia stato vi­ol­ato l’ob­bligo di in­form­are.

3 Un nuovo cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua in se­guito all’erosione della sostanza può es­sere ef­fettu­ato solt­anto una volta all’an­no.120

4 La riduzione di una prestazione com­ple­ment­are in corso in se­guito al com­puto di un red­dito min­imo giusta gli ar­ti­coli 14a ca­pover­so 2 e 14b, non può es­sere ef­fettuata prima dello scadere di un ter­mine di sei mesi a de­cor­rere dalla no­ti­fica della de­cisione re­lativa.121

110Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

120In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 giu. 1986 (RU 1986 1204). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

121 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 7 dic. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1797).