Ordinanza
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Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione 126
1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) stabilisce in un’ordinanza:
2 La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1quinquies LPC va presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale). 3 Essa deve indicare in particolare:
4 La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente. 126 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |