Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 26a Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione 126

1 Il Di­par­ti­mento fed­erale dell’in­ter­no (Di­par­ti­mento) sta­bil­isce in un’or­din­anza:

a.
le mod­al­ità di cal­colo per la riduzione o l’aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1quin­quies LPC;
b.
al più tardi alla fine di ot­tobre di ogni an­no, la riduzione o l’aumento de­gli im­porti massimi per i Comuni in­teressati dall’an­no suc­cess­ivo.

2 La richi­esta di riduzione o di aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1quin­quies LPC va presentata all’Uf­fi­cio fed­erale delle as­sicurazioni so­ciali (Uf­fi­cio fed­erale).

3 Essa de­ve in­di­care in par­ti­c­ol­are:

a.
il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento de­gli im­porti massimi per la pi­gione;
b.
l’en­tità della riduzione o dell’aumento de­gli im­porti massimi;
c.
una mo­tivazione.

4 La richi­esta de­ve es­sere presentata en­tro il 30 gi­ugno dell’an­no pre­ced­ente.

126 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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