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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 27 Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente 130

1 Il ter­mine per la restituzione di prestazioni per­cepite leg­al­mente, con­form­emente all’ar­ti­colo 16a ca­pover­si 1 e 2 LPC, è di tre mesi a con­tare dal pas­sag­gio in gi­udic­ato della de­cisione di restituzione.

2 Se la restituzione rende ne­ces­sar­ia la vendita di uno o più im­mob­ili, questo ter­mine è pro­lun­gato a un an­no, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasfer­i­mento della pro­pri­età.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).