Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 27a Valutazione dell’eredità 131

1 Per cal­col­are le prestazioni per­cepite leg­al­mente da restituire si de­ve valut­are l’ered­ità secondo le per­tin­enti regole sta­bilite dalla le­gislazione sull’im­posta can­tonale diretta del Cantone di dom­i­cilio. È de­term­in­ante la sostanza al giorno del de­cesso.

2 I beni fon­di­ari van­no com­pu­tati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge pre­vede che alla quota ered­it­ar­ia venga im­putato un valore in­feri­ore.

3 In­vece del valore venale, i Can­toni pos­sono ap­pli­care uni­form­emente il valore di ri­par­tiz­ione de­term­in­ante per la ri­par­tiz­ione fisc­ale in­ter­can­t­onale.

131 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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