Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 28a Notifica delle spese di malattia 140

1 L’im­porto delle spese di mal­at­tia e d’in­valid­ità rim­bor­sate per an­no civile va no­ti­fic­ato all’Uf­fi­cio fed­erale.141

2 L’Uf­fi­cio fed­erale sta­bil­isce tempi e modi della no­ti­fica con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni.

140 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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