Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 35 Rapporto di revisione

1 Ogni re­vi­sione di un or­gano, che fissa e paga prestazioni com­ple­ment­ari, dev’es­sere og­getto di un rap­porto.

2 Il rap­porto va in­d­i­rizzato all’Uf­fi­cio fed­erale e de­ve per­venirg­li in du­plice copia en­tro un ter­mine da esso fis­sato.150

3 L’ar­ti­colo 169 ca­pover­si 2 e 3 OAVS151 è ap­plic­abile per ana­lo­gia.152

150 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

151 RS 831.101

152 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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