Ordinanza
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Art. 37 Attribuzioni dell’Ufficio federale
1 Conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni, l’Ufficio federale può definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPC.154 2 Se risulta che prescrizioni di diritto federale non sono state applicate, o lo furono erroneamente, l’Ufficio federale deve esigere l’eliminazione dei difetti, entro un congruo termine. 154 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |