Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 37 Attribuzioni dell’Ufficio federale

1 Con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni, l’Uf­fi­cio fed­erale può definire i punti da es­a­m­in­are con par­ti­c­ol­are at­ten­zione nella re­vi­sione secondo l’ar­ti­colo 23 ca­pover­so 1 LPC.154

2 Se ri­sulta che pre­scriz­ioni di di­ritto fed­erale non sono state ap­plic­ate, o lo fur­ono er­ronea­mente, l’Uf­fi­cio fed­erale de­ve esigere l’elim­inazione dei difetti, en­tro un con­gruo ter­mine.

154 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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