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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 38155

1 L’Uf­fi­cio fed­erale e gli uf­fici can­ton­ali che si sono oc­cu­pati dell’ap­plicazione pos­sono im­pug­nare le de­cisioni del tribunale can­tonale delle as­sicurazioni dav­anti al Tribunale fed­erale. L’Uf­fi­cio fed­erale è in­oltre autorizzato ad im­pug­nare le de­cisioni del Tribunale am­min­is­trat­ivo fed­erale con ri­corso.

2 Le de­cisioni sono no­ti­fic­ate alle autor­ità le­git­tim­ate a ri­cor­rere me­di­ante in­vio rac­coman­dato.

155Nuovo testo giusta il n. II 93 dell’O dell’8 nov. 2006 con­cernente l’ad­egua­mento di or­din­an­ze del Con­siglio fed­erale alla re­vi­sione totale dell’or­ganizza­zione gi­ud­iz­iaria fed­erale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).