Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 3a Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un
ospedale. Principio
23

Nel caso di cop­pie di cui al­meno un coni­uge vive in per­man­enza o per un lungo peri­odo in un isti­tuto o in un os­pedale, la prestazione com­ple­ment­are an­nua per cias­cuno dei coni­ugi è cal­col­ata sep­arata­mente secondo gli ar­ti­coli 4 e 5.

23 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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