Ordinanza
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Art. 3a Coppie di cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un
ospedale. Principio 23 Nel caso di coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei coniugi è calcolata separatamente secondo gli articoli 4 e 5. 23 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |