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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 4 Redditi computabili 24

1 I red­diti com­put­ab­ili dei due coni­ugi sono som­mati. L’im­porto totale è ri­partito per metà tra cias­cuno di es­si.

2 Le fran­chi­gie ap­plic­ab­ili sono quelle prev­iste per le cop­pie sposate.

3 Se solt­anto uno dei coni­ugi vive in un isti­tuto o in un os­pedale, l’ar­ti­colo 11 ca­pover­so 2 LPC è ap­plic­abile uni­ca­mente a questo coni­uge.

4 Sono es­clusi dalla somma e dalla ri­par­tiz­ione per metà:

a.
le prestazioni dell’as­sicurazione mal­at­tie e dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni per il sog­giorno in un isti­tuto o in un os­pedale;
b.
gli as­segni per grandi in­val­idi, se pos­sono es­sere com­pu­tati in virtù dell’ar­ti­colo 15b;
c.
il valore loc­at­ivo dell’im­mob­ile abitato da uno dei coni­ugi;
d.
il con­sumo della sostanza.

5 I red­diti di cui al ca­pover­so 4 sono im­putati al coni­uge al quale si riferiscono.

24In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).