Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 40 Conteggio 162

1 I Can­toni ef­fettu­ano un con­teg­gio delle prestazioni com­ple­ment­ari an­nue.163

2 Sono con­teg­gia­te sep­arata­mente:

a.
le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS); e
b.
le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere c o d LPC (PC all’AI).164

2bis Il con­teg­gio de­ve fornire in­dicazioni in par­ti­c­ol­are sulle prestazioni. L’Uf­fi­cio fed­erale defin­isce i dettagli con­form­emente alla sua fa­coltà d’im­partire is­truzioni e può pre­scrivere l’uso di de­term­inati mod­uli.165

3 I Can­toni, che af­fid­ano ai Comuni il compito di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari, devono veri­fi­care i con­teggi dei Comuni e farne un ri­as­sunto per l’Uf­fi­cio fed­erale secondo le sue is­truzioni.

4 Il con­teg­gio si riferisce all’an­no civile e va presentato all’Uf­fi­cio fed­erale en­tro il 31 dicembre dell’an­no in corso.166

162 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

163 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

164 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

165 In­tro­dotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

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