Ordinanza
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Art. 40 Conteggio 162
1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.163 2 Sono conteggiate separatamente:
2bis Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L’Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni e può prescrivere l’uso di determinati moduli.165 3 I Cantoni, che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni complementari, devono verificare i conteggi dei Comuni e farne un riassunto per l’Ufficio federale secondo le sue istruzioni. 4 Il conteggio si riferisce all’anno civile e va presentato all’Ufficio federale entro il 31 dicembre dell’anno in corso.166 162 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 163 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 164 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 165 Introdotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928). |