Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 41 Pagamento e anticipazioni

1 L’Uf­fi­cio fed­erale paga i sussidi, per regola, dur­ante il mese seguente la ricezione del con­teg­gio.

2 L’Uf­fi­cio fed­erale ac­corda tri­mestral­mente ai Can­toni un’an­ti­cipazione nell’an­no per cui sono ac­cord­ati i sussidi. L’im­porto totale delle an­ti­cipazioni non su­pera di regola, per Cantone e per an­no, l’80 per cento dei sussidi pre­sum­ib­ili.168

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683).

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