Ordinanza
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Art. 42c Fissazione e pagamento
1 L’Ufficio federale fissa l’importo dei sussidi. 2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell’anno precedente.173 3 Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell’anno per cui sono accordati i sussidi.174 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683). |