Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 46 Prestazioni ad invalidi bisognosi 189

Delle prestazioni in den­aro pos­sono anche es­sere con­cesse agli in­val­idi bisognosi, non ammessi al be­ne­fi­cio di una rendita o un as­segno per grandi in­val­idi dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità, che be­ne­fi­cer­an­no ver­osimil­mente di una prestazione di questa as­sicurazione o a cui, a ca­gione dell’avven­uta in­teg­razione o di una di­minuzione del grado di in­valid­ità, non può più es­sere ac­cordata una tale prestazione.

189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

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