Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 48 Principi 192

I prin­cipi della Fondazione Pro Senec­tute, dell’As­so­ciazione Pro In­firmis e della Fondazione Pro Ju­ven­tute devono contenere dis­pos­iz­ioni ri­guard­anti:193

a.194
la ri­par­tiz­ione dei sussidi tra gli or­gani nei sin­goli Can­toni;
b.
le con­d­iz­ioni per l’as­seg­nazione delle prestazioni;
c.
i prin­cipi ap­plic­ab­ili al cal­colo delle prestazioni nei sin­goli casi;
d.
la presentazione e il dis­brigo delle domande;
e.
il paga­mento delle prestazioni;
f.
gli uf­fici di con­trollo ed il con­trollo dell’uso cor­retto dei fondi;
g.
la restituzione delle prestazioni in­deb­it­a­mente ricevute;
h.195
la com­pet­enza dell’or­gano cent­rale d’im­partire is­truzioni agli or­gani can­ton­ali circa l’ap­plicazione delle diret­tive in gen­erale e nei casi par­ti­c­ol­ari.

192 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

193 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

194 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

195In­tro­dotta dal n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

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