Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 49 Controlli degli uffici di revisione e di controllo

1 Gli uf­fici di re­vi­sione che veri­ficano la con­t­ab­il­ità delle istituzioni di util­ità pub­blica devono es­tendere il loro con­trollo ai sussidi fed­er­ali, e ne faran­no un rap­porto spe­ciale.

2 Le istituzioni di util­ità pub­blica provve­dono af­finché i fondi us­ati dai loro or­gani can­ton­ali si­ano sot­toposti a un con­trollo peri­od­ico. I rap­porti di con­trollo sono in­d­i­rizzati agli or­gani cent­rali delle istituzioni di util­ità pub­blica e all’Uf­fi­cio fed­erale.196

3 L’Uf­fi­cio fed­erale può af­fid­are ad un uf­fi­cio di re­vi­sione pre­ci­si in­ca­ri­chi di con­trollo o esigere da lui in­dicazioni sup­ple­ment­ari.

196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

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