Ordinanza
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Art. 49 Controlli degli uffici di revisione e di controllo
1 Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale. 2 Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all’Ufficio federale.196 3 L’Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari. 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204). |