Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art.5 Spese riconosciute 25

1 Le spese ricon­os­ciute sono im­putate al coni­uge al quale si riferiscono. Se una spesa con­cerne en­trambi i coni­ugi, essa è com­pu­tata per metà per cias­cuno di es­si.

2 Il coni­uge che non vive in un isti­tuto26 o in un os­pedale è riten­uto per­sona sola ri­guardo al com­puto delle spese di pi­gione.

25 Ori­gin­ario art. 1c. In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

26 Nuova es­pres­sione giusta il n. I cpv. 1 dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è ten­uto con­to in tutto il presente testo.

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