Ordinanza
|
Art.5 Spese riconosciute 25
1 Le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi. 2 Il coniuge che non vive in un istituto26 o in un ospedale è ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione. 25 Originario art. 1c. Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 26 Nuova espressione giusta il n. I cpv. 1 dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |