Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 50 Controlli dell’Ufficio federale

1 L’Uf­fi­cio fed­erale con­trolla peri­od­ic­a­mente presso gli or­gani cent­rali delle istituzioni di util­ità pub­blica se i sussidi fed­er­ali sono stati ad­oper­ati con­form­emente alla legge fed­erale. Esso può fare con­trolli com­ple­ment­ari presso gli or­gani can­ton­ali.

2 Sul ri­sultato del con­trollo è steso un rap­porto che è sot­toposto, per parere, alle istituzioni di util­ità pub­blica.

3 Se ap­pare che pre­scriz­ioni ap­plic­ab­ili non sono state os­ser­vate, o lo fur­ono er­ronea­mente, l’Uf­fi­cio fed­erale de­ve esigere che i difetti si­ano sop­pressi en­tro un con­gruo ter­mine.

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