Ordinanza
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Art. 50 Controlli dell’Ufficio federale
1 L’Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali. 2 Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica. 3 Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l’Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine. |