Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 52 Tra gli organi cantonali

1 I Can­toni pren­dono i provved­i­menti ne­ces­sari per evitare che uno o più di es­si es­e­g­uano doppi ver­samenti di prestazioni com­ple­ment­ari an­nue. Il sussi­dio fed­erale è con­cesso solt­anto per una sola prestazione com­ple­ment­are dur­ante il medesimo peri­odo. L’Uf­fi­cio fed­erale può esigere in­oltre dai Can­toni che es­si pren­dano dei provved­i­menti per riscon­trare ed evitare i doppi ver­samenti.197

2 ...198

197 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

198 Ab­rogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con ef­fetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

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