Ordinanza
|
Art. 53 Tra gli organi cantonali e le istituzioni di utilità pubblica
11 e 2 ...199 3 I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l’attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari. 199 Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726). |