Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 54a Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie 201

1 I Can­toni non sono autorizzati ad in­seri­re nel con­teg­gio delle prestazioni com­ple­ment­ari gli im­porti an­nui per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC.202

2 ...203

3 Il Di­par­ti­mento fissa gli im­porti for­fettari an­nui per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC al più tardi alla fine di ot­tobre dell’an­no cor­rente per l’an­no suc­cess­ivo.204

4 In caso di cam­bia­mento di dom­i­cilio del be­ne­fi­ciario, la prestazione com­ple­ment­are, com­preso l’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie, è ver­sata:205

a.
dal pre­ced­ente Cantone di dom­i­cilio, fino all’es­tin­zione del di­ritto alla prestazione com­ple­ment­are da versare mensil­mente;
b.
dal nuovo Cantone di dom­i­cilio, dall’iniz­io del di­ritto alla prestazione com­ple­ment­are da versare mensil­mente.

5 L’or­gano can­tonale com­pet­ente per le prestazioni com­ple­ment­ari no­ti­fica al ser­viz­io di cui all’ar­ti­colo 106b ca­pover­so 1 dell’or­din­anza del 27 gi­ugno 1995206 sull’as­sicurazione mal­at­tie (OAMal) i dati di cui quest’ul­timo ne­ces­sita per la pro­ced­ura di no­ti­fica agli as­sicur­atori. Dati che non sono ne­ces­sari per la pro­ced­ura di no­ti­fica, come i dettagli del cal­colo della prestazione com­ple­ment­are an­nua, non pos­sono es­sere no­ti­fic­ati.207

5bis Gli as­sicur­atori no­ti­ficano su richi­esta al ser­viz­io di cui all’ar­ti­colo 106b ca­pover­so 1 OAMal, en­tro sette giorni civili, i premi ef­fet­tivi per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie dell’an­no cor­rente o di quello suc­cess­ivo per le per­sone che han­no di­ritto a una riduzione dei premi.208

6 Gli ar­ti­coli 106b–106e sono ap­plic­ab­ili per ana­lo­gia.209

201 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

203 Ab­rogato dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), con ef­fetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

206 RS 832.102

207 In­tro­dotto dal n. II 1 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

208 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 599). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

209 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341).

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