Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 210

La vi­gil­anza di cui all’ar­ti­colo 28 LPC è eser­cit­ata dall’Uf­fi­cio fed­erale. Esso sorve­glia l’ap­plicazione uni­forme delle pre­scriz­ioni leg­ali e può, a tale scopo e con riserva della gi­ur­is­pru­denza, dare agli or­gani di es­ecuzione le is­truzioni ne­ces­sar­ie per l’ap­plicazione delle dis­pos­iz­ioni in gen­erale e in casi par­ti­c­ol­ari.

210Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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