Ordinanza
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Art. 57 Approvazione delle prescrizioni
1 Le disposizioni d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPC devono essere sottoposte all’approvazione della Cancelleria federale.212 2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all’approvazione dell’Ufficio federale.213 3 L’Ufficio federale va informato di tutte le altre prescrizioni riguardanti le prestazioni complementari, in specie delle istruzioni e direttive, come pure degli accordi ai termini dell’articolo 53 capoverso 3. 212 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 213 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). BGE
116 V 101 () from 28. Mai 1990
Regeste: Art. 7 Abs. 2 ELG: Kantonale Rechtspflege. Im Bereich der Ergänzungsleistungen ist ein zweifacher kantonaler Instanzenzug bundesrechtlich nicht unzulässig. |