Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 6 Superstiti 27

1 La prestazione com­ple­ment­are an­nua per su­per­stiti aventi di­ritto a una rendita è cal­col­ata come segue:28

a.
per gli aventi di­ritto che vivono in comu­nione do­mest­ica, la prestazione com­ple­ment­are è cal­col­ata glob­al­mente;
b.
per gli aventi di­ritto che vivono sep­ar­ati, la prestazione com­ple­ment­are è cal­col­ata in­di­vidu­al­mente;

2 In caso di cal­colo proprio per or­fani, è ten­uto con­to, oltre che di even­tu­ali prestazioni per sos­ten­ta­mento ac­cord­ate dal pat­rigno o dalla mad­rina, del red­dito del padre o della madre nella misura in cui esso su­pera l’im­porto ne­ces­sar­io al proprio sos­ten­ta­mento e a quello de­gli al­tri mem­bri della famiglia a suo ca­rico.

27Ori­gin­ario art. 4.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

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