Ordinanza
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Art. 6 Superstiti 27
1 La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:28
2 In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l’importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico. 27Originario art. 4.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). |