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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 15dRendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente 62
Se in virtù dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 198263sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l’importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo.
62 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).