Ordinanza
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Art. 15e Rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione 64
1 Se una persona rinuncia volontariamente a un usufrutto o a un diritto di abitazione, il valore annuo del medesimo va computato quale reddito. 2 Il valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell’usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l’usufrutto o il diritto di abitazione. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |