Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.
2 Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull’immobile che esse abitano.
3 L’importo annuo del forfait è di 3060 franchi.68
4 La limitazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata.69
67 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).
68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).
69 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).