Ordinanza
|
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato 86
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi. 2 L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno. 3 Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione. 86 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |