Ordinanza
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Art. 18 Successione indivisa 87
Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli. 87Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238). |