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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 19 Spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto 89

Le spe­se di ma­lat­tia e d’in­va­li­di­tà per i fi­gli di cui non si tie­ne con­to con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 8 ca­po­ver­so 2 van­no rim­bor­sa­te nel­la mi­su­ra in cui su­pe­ra­no l’ec­ce­den­za dei red­di­ti.

89 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).