Ordinanza
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Art. 29 Atti
1 Gli atti forniranno, per ogni singolo caso, informazioni chiare sulle condizioni personali ed economiche dell’avente diritto e sul calcolo delle prestazioni complementari. 2 Sono applicabili per analogia le norme dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sulla conservazione degli atti. 3 I Cantoni e Comuni che concedono, oltre alle prestazioni complementari, prestazioni proprie d’assicurazione o di aiuto, devono iscriverle separatamente nel foglio del calcolo e nella decisione. Ciò vale anche per le prestazioni complementari pagate indebitamente che sono state oggetto di un ordine di restituzione o di un condono o che hanno dovuto essere dichiarate irrecuperabili.142 142 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726). |