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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
1 Se una rendita dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità è versata a entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell’assi-curazione per la vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l’articolo 22bis capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 194617 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a prestazioni complementari se vivono separati.18
2 I coniugi che non hanno diritto né a una rendita né al versamento di una rendita completiva dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l’assegnazione di prestazioni complementari se vivono separati.19