Ordinanza
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Art. 44 Ripartizione
1 Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all’articolo 10182 capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L’assegnazione dell’importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell’Ufficio federale.183 2 Del sussidio assegnato all’Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale. 3 Del sussidio assegnato all’Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.184 4 I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte. 5 Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni. 182 Ora: art. 17 cpv. 1 LPC. 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204). 184 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |