Ordinanza
|
Art. 16d Premio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 74
Il premio effettivo di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC è il premio che l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 della legge del 26 settembre 201475 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie ha approvato per l’assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi secondo:
74 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |