Ordinanza
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Art. 19a90
90 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Abrogato dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |