Ordinanza
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Art. 21b Pagamento ai coniugi aventi ognuno un diritto proprio alla rendita 100
1 La prestazione complementare annua è versata mensilmente per metà e separatamente a ogni coniuge se ognuno di essi ha un diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI. In caso di rimborso unico, gli organi PC possono versare l’importo totale al coniuge interessato.101 2 Mediante una richiesta comune, i coniugi possono in ogni momento chiedere che l’importo totale della prestazione complementare sia versato soltanto a uno di loro; ogni coniuge può in ogni momento chiedere il versamento separato. 3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie imposte dal giudice civile. 100Originario art. 21a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695). 101 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). |