Ordinanza
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Art. 27a Valutazione dell’eredità 137
1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l’eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso. 2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore. 3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale. 137 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |