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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta la cifra I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta la cifra V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l’eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.
2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.
3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
137 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).