Ordinanza
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Art. 28a Notifica delle spese di malattia 146
1 L’importo delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate per anno civile va notificato all’Ufficio federale.147 2 L’Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni. 146 Introdotto dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 147 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |
