Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta la cifra I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta la cifra V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
1 I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L’importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
2 Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.
3 Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l’articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.
4 Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
a.
le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b.
gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell’articolo 15b;
c.
il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei coniugi;
d.
il consumo della sostanza.
5 I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.
24Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).