Ordinanza
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Art. 47 Disposizioni generali sulla erogazione delle prestazioni 196
1 Le prestazioni individuali sono pagate su domanda. Il richiedente deve dare agli organi delle istituzioni di utilità pubblica le informazioni necessarie per l’esame della situazione personale. Le istituzioni di utilità pubblica verificano la veridicità delle informazioni fornite e comunicano la decisione per iscritto al richiedente. 2 Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o personalmente contro ricevuta.197 196 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204). 197 Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |
