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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta la cifra I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta la cifra V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 49Controlli degli uffici di revisione e di controllo
1 Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.
2 Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all’Ufficio federale.202
3 L’Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.
202 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).