Ordinanza
|
|
Art. 54a Coordinamento con la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie 207
1 I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni complementari gli importi annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.208 2 ...209 3 Il Dipartimento fissa gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno successivo.210 4 In caso di cambiamento di domicilio del beneficiario, la prestazione complementare, compreso l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, è versata:211
5 L’organo cantonale competente per le prestazioni complementari notifica al servizio di cui all’articolo 106b capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995212 sull’assicurazione malattie (OAMal) i dati di cui quest’ultimo necessita per la procedura di notifica agli assicuratori. Dati che non sono necessari per la procedura di notifica, come i dettagli del calcolo della prestazione complementare annua, non possono essere notificati.213 5bis Gli assicuratori notificano su richiesta al servizio di cui all’articolo 106b capoverso 1 OAMal, entro sette giorni civili, i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell’anno corrente o di quello successivo per le persone che hanno diritto a una riduzione dei premi.214 6 Gli articoli 106b–106e sono applicabili per analogia.215 207 Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 208 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 209 Abrogato dalla cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 210 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 211 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). 213 Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 22 giu. 2011 (RU 2011 3527). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341). 214 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 gen. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 599). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. 215 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6341). |
