Ordinanza
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Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 216
La vigilanza di cui all’articolo 28 LPC è esercitata dall’Ufficio federale. Esso sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari. 216Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |