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Ordinanza sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti (OPCA)
del 26 febbraio 2020 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 5Collaborazione e scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità
1 Le autorità incaricate dei controlli collaborano con le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione.
2 Le autorità incaricate dei controlli, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le autorità competenti in materia di migrazione possono scambiarsi le informazioni e i documenti sui datori di lavoro e sulle persone in cerca d’impiego necessari per la loro attività di controllo.
3 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dei controlli hanno accesso, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 35 della legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento.