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Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 13Protezione di persone all’estero
1 Per la protezione di persone all’estero, fedpol impiega personale specializzato dell’Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia.
2 Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l’impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all’autorità di fedpol.