Ordinanza
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Art. 16 Protezione degli edifici della Confederazione
1 Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
2 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
3 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA. 4 La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest’ultima e che si trovino in Svizzera o all’estero. 5 Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezione. |