Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 16Protezione degli edifici della Confederazione
1 Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
a.
le sedi del Consiglio federale e la sede del cancelliere della Confederazione nonché gli edifici utilizzati esclusivamente dai membri del Consiglio federale e dal cancelliere della Confederazione;
b.
gli edifici delle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ad eccezione degli edifici utilizzati esclusivamente dal DDPS e dalle rispettive unità organizzative;
c.
gli edifici delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA, ad eccezione degli edifici del settore dei politecnici federali.
2 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:
a.
gli edifici che ospitano l’Assemblea federale o i suoi organi;
b.
gli edifici che ospitano i tribunali della Confederazione;
c.
gli edifici che ospitano il Ministero pubblico della Confederazione.
3 Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA.
4 La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest’ultima e che si trovino in Svizzera o all’estero.
5 Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezione.