Ordinanza
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Art. 17 Esercizio del diritto di polizia
1 Negli edifici della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dai rispettivi capi dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli uffici e delle altre autorità federali. 2 Negli edifici dei tribunali della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dalla persona competente o dall’organo competente del tribunale in questione. 3 L’esercizio del diritto di polizia nei locali dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento sottostà all’articolo 69 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento. 4 Se nello stesso edificio sono ospitate più unità organizzative, i rispettivi capi decidono di comune accordo le modalità con cui è esercitato il diritto di polizia. 5 I titolari del diritto di polizia stabiliscono le modalità di legittimazione dell’identità per accedere agli edifici di loro competenza. |