Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)
del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 18Protezione di domicili privati
1 Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.
2 Per domicili privati delle persone da proteggere s’intende:
a.
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo di domicilio;
b.
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;
c.
gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all’estero.